“Aspetto risposte da qualche avvocato”

penna-e-calamaioLettere/ di Marco Desosti

Caro Direttore, Cari amici dell’opposizione presente in Consiglio Comunale, cari lettori del giornale,

ho letto sul sito internet del Comune di Galatina l’Avviso pubblico di selezione, mediante comparazione dei curricula e colloquio, per la copertura di n. 1 (uno) posto di Esperto Avvocato (cat. d3) a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 che riporto a questo link: http://www.comune.galatina.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/avviso-pubblico-di-selezione-mediante-comparazione-dei-curricula-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-1-uno-posto-di-esperto-avvocato-cat-d3-a-tempo-pieno-e-determinato-ai-sensi-dell-art-110-comma-1-d-lgs-n-267-2000-scadenza-ore-1300-del-12-marzo-2018.

A me è apparso subito strano che l’avviso non riporti i criteri di valutazione dei cv, anche in considerazione che l’avviso è un po’ confuso in alcuni tratti. In particolare, e per rimanere sul tema criteri di selezione, l’art. 3 del suindicato avviso recita: “La Commissione, a seguito dell’esame comparativo dei curricula professionali sulla base dei criteri suddetti, convocherà i candidati ritenuti più idonei alle esigenze organizzative dell’Ente ad un colloquio di approfondimento finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire.” Quali sono “i criteri suddetti?”.

Nell’avviso non vi è alcuna indicazione. Così incuriosito dal tipo di avviso mi sono messo a cercare su internet e ho trovato queste informazioni riguardanti impugnazioni di avvisi che non riportavano i criteri di valutazione per:

A) – Violazione e/o elusione dei principi in materia, inclusi buon andamento, imparzialità e trasparenza (artt. 97 Cost. e 1 c. 1, L. 241/1990) anche in relazione all’art. 110 c. 1, Dlgs. 267/2000, eccesso di potere per arbitrarietà manifesta: i criteri di valutazione dei candidati, anziché essere definiti e noti prima della presentazione delle domande, come richiesto in ogni procedimento di tipo concorsuale o para-concorsuale, sono stabiliti dalla Commissione in via postuma nella seduta probabilmente di insediamento della commissione, una volta cioè che sono stati consegnati e si conoscono i cv dei candidati;

B) – Violazione e/o elusione dei principi in materia, inclusi buon andamento, imparzialità e trasparenza (artt. 97 Cost. e 1 c. 1, L. 241/1990) anche in relazione all’art. 110 c. 1, Dlgs. 267/2000, eccesso di potere per illogicità ed arbitrarietà manifesta: soltanto a curricula già noti e comunque conoscibili la Commissione provvederebbe a determinare i criteri di valutazione nonché a stabilire il punteggio minimo per la costituzione del gruppo dei 5;

A tal proposito riporto anche la sentenza Tar Lazio, III, 17 maggio 2004, n. 4564 – La fissazione dei criteri di valutazione nelle procedure di valutazione comparativa. Le motivazioni contenute nella decisione del Consiglio di Stato si fondano su un principio cardine delle procedure concorsuali e di quelle ad evidenza pubblica: il principio di imparzialità e trasparenza al quale l’azione amministrativa deve improntarsi.

Nel caso di specie, la commissione preliminarmente prenderà atto dell’elenco dei candidati, dell’assenza di rapporti di parentela o affinità tra commissari e candidati, dell’elenco di coloro che non hanno prodotto la prescritta documentazione e dei rinunciatari e procederà all’esame delle singole domande e alla lettura del curriculum e dei documenti presentati dai candidati.

Soltanto a chiusura delle suddette operazioni fisserà probabilmente i criteri per la valutazione delle pubblicazioni e delle prove. In ogni caso, sul piano strettamente procedurale, considerato che la commissione non ha indicato oggi i criteri di selezione, la commissione stessa stabilirà i parametri di valutazione dei candidati in un momento successivo all’esame dei curricula degli stessi, vale a dire dopo aver avuto conoscenza delle pubblicazioni, dei contenuti delle stesse, dell’attività scientifica e di altri elementi comunque utilizzabili ai fini della successiva attività valutativa.

In tal modo la commissione determinerà i criteri di valutazione dopo aver avuto piena cognizione di tutti gli elementi curriculari valutabili ai fini del giudizio di merito. A parere dei giudici, in più sentenze, tale atteggiamento della commissione non consente “di realizzare quell’esclusione del sospetto – pur mero ed astratto – che i criteri successivamente determinati possano essere stati influenzati da tale conoscenza”.

Ora non sono un avvocato, ma qualcuno può dirmi se la procedura utilizzata è impugnabile o meno? Chi ha dato l’ok a questo tipo di bando? Aspetto risposte da qualche avvocato, giusto per tranquillizzare i giovani che leggono il suo giornale.