Cronaca/Giudiziaria/di Alleanza Italiana Stop5G Puglia

La prima sezione del TAR di Lecce ha dato ragione al Comune di Fasano e torto Wind Tre SpA che ora non potrà installare in quel territorio una nuova antenna di telefonia.

“Questo conferma –dichiara Giancarlo Vincitorio, referente per la Puglia di Alleanza italiana Stop 5G – che non è vero, come purtroppo pensano alcuni sindaci, che non si può fare più nulla per impedire l’installazione di nuove antenne o per fare rimuovere quelle già esistenti in aree diventate nel frattempo ad alta densità abitativa.

A San Giovanni Rotondo, ad esempio, c’è un caso emblematico di un traliccio con grossi impianti di telefonia a poche decine di metri da una scuola che ospita quotidianamente circa duemila persone. La battaglia si può sempre fare applicando leggi e regolamenti ed è un dovere civico contrastare l’inquinamento elettromagnetico facendo valere questi diritti dei cittadini”.

Per il caso giudiziario di Fasano, va evidenziato che Wind Tre SpA riteneva di essere già in possesso di un’autorizzazione avendo fatto valere la condizione di silenzio assenso su una sua richiesta dell’ottobre 2019 presenta in quel Comune. Funzionari comunali hanno però successivamente diffidato Wind Tre SpA dall’eseguire opere per un impianto di telefonia in via del Miracolo. Contro quel provvedimento la società di telefonia ha presentato ricorso al TAR di Lecce chiedendo che fosse annullato il provvedimento in cui il funzionario comunale aveva diffidato Wind Tre dal realizzare l’impianto.  

Il provvedimento di diffida del Comune di Fasano poggiava su una considerazione oggettiva: “il procedimento amministrativo teso a legittimare l’installazione di nuove antenne telefoniche non rientra nelle competenze di quell’ufficio comunale” che invece esprime solo un parere endo-procedimentale. Il nuovo impianto proposto non rientrava nel piano comunale di localizzazione.

Nella sentenza del Tar Lecce è scritto che il ricorso presentato da Wind Tre “è in parte infondato e in parte inammissibile”. La società di telefonia sosteneva che ci fosse stata già la formazione del  silenzio assenso in merito alla richiesta presentata in Comune di autorizzazione di una stazione radio. Il Comune di Fasano però non ha mai rilasciato parere in riferimento al vincolo paesaggistico e vincolo idrogeologico. E questi pareri sono presupposto di validità dell’autorizzazione in riferimento alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

Molto importante è il concetto scritto in sentenza dal collegio giudicante della prima sezione composta da Antonio Pasca (presidente), Maria Luisa Rotondano (Primo referendario) e Silvio Giancaspro (referendario estensore): nonostante “nel disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia mobile prevedano un procedimento autorizzativo tendenzialmente unico capace di assorbire ogni giudizio di conformità urbanistica, assolvendo anche alle funzioni del relativo titolo abitativo edilizio, è altrettanto vero che tale autorizzazione, proprio perché efficace anche ai fini edilizi, non può essere rilasciata a prescindere da ogni valutazione della compatibilità del relativo progetto  con il vincolo paesaggistico”.

In altri termini: il parere sulla compatibilità paesaggistica costituisce un presupposto di validità dell’autorizzazione. “E’ un concetto importante – evidenzia Vincitorio – che diventa utile per rivalutare vecchie e nuove autorizzazioni rilasciate, con un atteggiamento di rassegnata arrendevolezza, dai Comuni alle società di telefonia” .