Gazebo di piazza Lillo: la Soprintendenza per la seconda volta ribadisce di aver autorizzato una pedana. Per la seconda volta qualcuno continua a non capire.
Galatina – Errare humanun est, perseverare diabolicum. La frase di S. Agostino calza a pennello al nostro eroe del settore della Direzione Ambiente e Territorio. Stiamo parlando del gazebo costruito in piazza Lillo da parte di un esercente commerciale. L’esercente per la verità è in piena regola in quanto dotato di regolare autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per la installazione di un gazebo. E’ l’Amministrazione Comunale ad essere nel torto e forse è proprio questo il nocciolo di tutta la vicenda.
Era già difficile sbagliare nella prima fase allorquando si trasformò un parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici all’installazione di una pedana circondata da fioriere e ricoperta solo con ombrelloni bianchi in un’autorizzazione alla realizzazione di un gazebo chiuso da vetri laterali e ricoperto da una lamiera metallica oltre ad una pensilina che fissata nel muro con esso forma un corpo unico.
Su denuncia di parte intervennero sul luogo agenti della polizia municipale ed il geom. Mariano della Direzione Ambiente e Territorio. Successivamente da parte dello stesso settore Ambiente e Territorio non avendo capito bene il significato di autorizzazione all’installazione di una pedana senza coperture né laterali ne a tetto se non con fioriere ed ombrelloni chiesero ulteriori chiarimenti alla Soprintendenza la quale con nota del 29 maggio ribadì “ che l’oggetto stesso dell’autorizzazione e chiaramente riferito alla pedana lignea e agli elementi di arredo (sedie, tavolini…)e non quindi al gazebo nel suo complesso così come era stato richiesto con l’istanza. Ciò deriva dalla formula di determinazione dell’atto (questa Soprintendenza…autorizza…l’installazione della prevista pedana lignee l’installazione di elementi di arredo….) che di fatto esclude la copertura della pedana che sembra capire sarebbe il principale oggetto di dubbi interpretativi”. Per la seconda volta la Soprintendenza si esprime con una chiarezza cristallina che soltanto chi ha limiti di vista o di lettura può non capire.
Cosa invece ti combina il nostro ineffabile funzionario? Riceve la missiva della Soprintendenza il 29 maggio, ci pensa su per ben 11 giorni e poi novello Archimede urla “ Eureka”. Piglia carta e penna e scrive la sua ordinanza. Qualcuno di voi penserà che, seguendo le indicazioni della Soprintendenza, abbia ordinato l’abbattimento di quanto realizzato al di fuori della norma ed invece non è così. Egli ordina quello che già era stato fatto il 31 di maggio dagli agenti della Polizia municipale ossia la sospensione dei lavori. Una sospensione che già da allora è stata completamente disattesa visto che l’esercente commerciale ha tranquillamente completato i lavori del suo gazebo.
L’ing. D’Errico, nonostante per ben due volte gli venga detto e ripetuto che di gazebo non se ne deve neanche parlare, mica ordina la rimozione del gazebo , non sia mai, ordina la…..sospensione dei lavori e ciò nonostante scriva nella sua ordinanza che dalla nota della Soprintendenza si evince che l’autorizzazione deve “ intendersi esclusivamente per la realizzazione di una pedana lignea e non per la realizzazione di un gazebo” egli con l’ordinanza n.76/D ordina “ l’ immediata sospensione dei lavori attualmente eseguiti alla piazza Lillo n.15 alla quale seguirà entro 45 giorni dalla data di notifica della presente, l’adozione dei provvedimenti definitivi”
Ora visto che i lavori del gazebo sono stati quasi ultimati D’Errico potrebbe spiegarci quale sarà la prossima ordinanza decorsi i 45 giorni? Sarà quella della solita manfrina che finita la festa il santo è gabbato oppure quella per la rimozione del gazebo? A cosa servono questi 45 giorni di sospensione dei lavori? Non sarebbe stato più logico ordinare la rimozione del gazebo e poi se l’esercente commerciale si sentisse leso in qualche suo diritto chiedesse al giudice amministrativo la sospensione del provvedimento? Ma questa è logica.
