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Tre check list che forniscono una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto all’“Ecobonus”, al “Sismabonus” e al “Bonus ristrutturazioni” nella versione ordinaria.

Le ha pubblicate oggi la Fondazione nazionale dei commercialisti, fornendo uno strumento utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per l’apposizione del visto. I tre documenti sono scaricabili gratuitamente in versione editabile sul sito della stessa Fondazione (​www.fondazionenazionalecommercialisti.it).

La legge di bilancio 2022, ha prorogato, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la facoltà di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto in fattura”.

Nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle predette opzioni, la legge di bilancio, al fine di arginare possibili abusi, ha esteso altresì alle detrazioni edilizie ordinarie – tra cui l’“Ecobonus”, il “Sismabonus” e il “Bonus ristrutturazioni” – l’obbligo, già previsto per gli interventi rientranti nel c.d. Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, fatti salvi gli interventi minori (comunque diversi da quelli rientranti nel c.d. Bonus facciate), intendendosi per tali gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus 110%, l’obbligo del visto e dell’asseverazione è stato infine previsto anche in caso di cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, il cui accordo di cessione sia stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

La Fondazione nazionale dei commercialisti sottolinea come le tre check list rappresentano strumenti di supporto per il professionista di carattere generale, che non possono ritenersi comunque esaustivi circa i controlli da effettuare.

Spetta infatti esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.