Se vinciamo vincono loro se perdiamo perdiamo noi.

Cronaca/di Redazione

Si legge nella determina n. 210 dell’11 novembre che “il Comune di Galatina è stabilmente dotato di una Avvocatura civica, deputata istituzionalmente e funzionalmente alla cura del contenzioso dell’ente e, in particolare, alla rappresentanza e difesa in giudizio per mezzo degli avvocati dipendenti (Dirigente e dei funzionari avvocati) assegnati all’Avvocatura“.

Detto ciò la domanda è spontanea: Ma se paghiamo questo personale deputato istituzionalmente per curare, rappresentare e difendere il nostro Comune in giudizio per quale motivo dobbiamo retrocedere loro, nei casi in cui usciamo vittoriosi, anche le spese a cui è stata condannata la controparte e addirittura corrispondere denaro anche in caso di compensazione delle spese?

E’ una situazione veramente grottesca frutto di un regolamento comunale ed un CCNL da rivedere nella loro applicazione sopratutto in tempi come questi di vacche magre. Ed è maggiormente assurdo se consideriamo che una di queste unità, colei che dei 14.600 euro raccoglie la parte più cospicua , non è certamente tra quella moltitudine di lavoratori che percepiscono uno stipendio da…reddito di cittadinanza.

Come già detto altre volte non vi è nulla di illegale nella cosa ma fa veramente sorridere il fatto che sia stato fatto un regolamento comunale in cui sia stato recepito un regio decreto del 1933 (il n.1578 del 27 settembre) per poter dare valenza giuridica all’elargizione di queste somme di denaro.

Poi, come fanno notare in determina per dare maggior spessore alla legittimità dell’operazione, il regio decreto è stato ripreso nell’art. 37 del CCNL relativo alle competenze dei Dirigenti regionali e degli Enti locali.

Però questo articolo 37 dice anche altre cosette che non vengono riportate in determina. Dice infatti che “Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 valutando l’eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato“.

Ora tra le tre che si suddividono l’importo vi sta una Dirigente che percepisce la retribuzione di risultato. Nessuno pretende che la Dirigente sia autolesionista a tal punto da autoescludersi dalla spartizione, ma voi pensate che il sindaco Amante, che piange in ogni occasione miseria per la ristrettezza delle finanze comunali, abbia mai pensato di applicare quanto previsto dal CCNL?

Anche nel 2018 la somma suddivisa per lo stesso motivo è stata di circa 15.000 euro. Unita a quella del 2019 fanno circa 30.000 euro in soli due anni. Ora essendo l’Ufficio di Avvocatura, secondo quanto riportato nell’Albo comunale online, composto da tre unita: n. 1 Dirigente, n.1 Funzionario Avvocato e n. 1 istruttore direttivo amministrativo di cui vengono riportati anche nomi e cognomi, anche se in determina non vengono riportati i nomi ma solo il numero di matricola delle tre dipendenti, è abbastanza facile individuare le destinatarie delle somme riportate a seguire: 730,24 euro alla istruttrice amministrativa, 4.707,24 alla Funzionaria Avvocato e 9.166,45 alla Dirigente.

Buona Natale a tutte e tre.

Resta da aggiungere che i circa 14.600 euro sono il netto corrisposto in quanto alla somma bisogna aggiungere gli oneri riflessi e l’IRAP per cui i 14.600 diventano 19.320.