Cronaca/di pietro zurico

Inviato in questi giorni da parte di alcuni cittadini un esposto alla Procura della Corte dei Conti di Bari ed alla Procura della Repubblica di Lecce. Firmatari dell’esposto sono Emanuele Larini, Carlo Martignano, Maria Cucurachi e Giovanni Seclì.

Motivazioni alla base dell’esposto : “Alle Procure destinatarie affinché, verificato quanto descritto , siano valutati eventuali profili di inadempienza, discrezionalità , illegittimità , omissioni , assenza di atti amministrativi, spreco di risorse finanziarie , manomissione e distruzione del patrimonio comunale negli atti amministrativi e negli interventi effettuati; affinchè siano individuati eventuali responsabili e nel caso comminate le sanzioni previste dalle norme e adottati gli opportuni interventi, per la propria specifica competenza“.

Oggetto dell’esposto 40 pini fatti eradicare dall’Amministrazione Comunale nel corso dei lavori di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza del viale Don Bosco di Galatina ubicati sullo spartitraffico di detto viale.

Secondo l’Amministrazione comunale i pini costituivano pericolo per le autovetture e per i pedoni, secondo i firmatari il pericolo poteva essere circoscritto in modi e forme diverse perché “gli alberi sono un bene pubblico tutelato da diverse leggi e da sentenze giurisprudenziali” ed in ogni caso la procedura con cui l’Amministrazione ha autorizzato l’abbattimento è priva, come previsto dalla legge, della relazione tecnica da parte di un tecnico agronomo.

Nello specifico nell’esposto si legge che : “Il rifacimento del manto stradale – si legge nell’esposto – pur facendo parte del patrimonio comunale non emerge con nettezza tra le priorità evidenziate e previste dalla legge. La sua messa in sicurezza non dovrebbe comportare la distruzione discutibile di 40 alberi, anch’essi facenti parte del patrimonio comunale! Il rifacimento del manto, di una strada di appena 400 metri di lunghezza e con due carreggiate ciascuna larga ben 11 metri, poteva essere realizzato con una spesa assai più modesta, se non si fosse optato per un intervento pesante, distruttivo, a nostro avviso ingiustificato. L’impegno finanziario è stato assorbito in modo cospicuo dall’abbattimento discutibile dell’intero filare di circa quaranta pini e dalla loro sostituzione con soli 30 altri alberi, e non sull’intera aiuola, su cui non sono stati effettuati altri lavori.

Dagli atti prodotti dall’Amministrazione e in nostro possesso – proseguono i firmatari dell’esposto –  non emerge l’effettuazione né il riferimento ad eventuale perizia tecnica preliminare, che accertasse lo stato di salute e stabilità degli alberi e motivasse in modo inconfutabile l’abbattimento come unica opzione praticabile. Tale perizia accompagna generalmente gli interventi di rimozione -ad es. a Lecce per i pini in pz. Mazzini (dei quali circa dieci preservati), in vl. Rossini, e alcuni anni fa a Nociglia, etc. con esito spesso favorevole alla compatibilità con le opere stradali previste)-. Nel comune di Milano l’eliminazione anche di un solo albero deve essere accompagnata da perizia; così in diverse città italiane.

L’espianto di alberi in un condominio può avvenire solo se deliberato all’unanimità, eccetto situazioni di criticità e rischio per l’incolumità. I regolamenti del verde pubblico urbano prevedono la perizia di un tecnico abilitato necessaria per poter deliberare l’abbattimento di alberature pubbliche, ancor più quando di entità consistente, come nella fattispecie. L’assenza del Regolamento del verde pubblico urbano a Galatina (ma anche a Lecce) non può essere motivo o alibi per non valutare tutte le opzioni, non perseguire il minor impatto negativo ambientale e il miglior uso delle risorse finanziarie nell’esecuzione dell’opera. Le “linee guida per la gestione del verde pubblico urbano” elaborate dal Ministero dell’ambiente nel 2017 sollecitano l’adozione, tra gli altri strumenti, del Regolamento comunale per il verde pubblico; pur se non obbligatorio, di fatto strumento doveroso per i comuni maggiori, intendendo quelli superiori ai 15.000 abitanti, per i quali è obbligo di legge redigere il bilancio arboreo a fine mandato.

Le “Linee guida” prevedono che nel Regolamento comunale siano normate le procedure di autorizzazione per gli abbattimenti degli alberi. Ciò ribadisce l’illegittimità di azioni discrezionali, quali si configurano in assenza di autorevole, incontrovertibile perizia agronomica e documentazione prevista. La rimozione dei pini di vl. Don Bosco si configurerebbe come discrezionale ed eccessiva, per conseguire le finalità prestabilite, ancor più se non accompagnata da un iter procedurale e da perizie necessarie, dalla valutazione di opzioni alternative. Complice dell’espianto risulta l’espressione ambigua della delibera del 2 sett. “rimozione dell’apparato radicale affiorante (peraltro solo su “tratti”) ovvero dell’intera alberatura”; il termine “ovvero”, negli atti amministrativi e giuridici dal valore disgiuntivo, comporta la scelta tra due possibili opzioni, presupponendo la praticabilità di entrambe per risolvere la criticità del manto stradale. Di fatto è stato lasciato ampio spazio alla discrezionalità in fase esecutoria di espiantare gli alberi; operazione che-se univocamente prevista – avrebbe dovuto contemplare (a differenza della semplice rimozione dell’apparato radicale affiorante su tratti) l’elaborazione preliminare di un progetto corredato da perizie agronomiche. Pertanto come e da cosa è stata supportata la seconda opzione?”

Gli alberi non sono un bene nella disponibilità discrezionale degli stessi amministratori: essi devono gestire il patrimonio pubblico con responsabilità. Gli alberi sono un bene pubblico tutelato da diverse leggi e da sentenze giurisprudenziali. La loro immotivata e non supportata rimozione configura la fattispecie di danno ambientale, ai sensi del Codice dell’ambiente 152-2006, art. 300; la legge 10-2013 protegge non solo gli alberi monumentali, ma anche alberature di pregio inserite nel centro urbano, quale si poteva configurare il filare dei pini di vl. Don Bosco. L’abbattimento di un consistente numero di alberature determina la modificazione ambientale e quindi del paesaggio, ledendo un interesse diffuso e producendo un vulnus verso l’art. 9 della Costituzione. Per questo è previsto che ciò avvenga attraverso un regime autorizzatorio preventivo (Cassazione penale sez. III 29-11-2001 n 2398; TAR Firenze sez. III 13-04-2005, n. 1203) supportato da perizie qualificate

“Di conseguenza – concludono i firmatari – la realizzazione dell’intervento di eradicazione qui esposto avrebbe dovuto prevedere un’attenta, qualificata, documentata e incontrovertibile valutazione peritale preliminare alla delibera amministrativa, non affidando la scelta definitiva nelle mani e nella discrezionalità del RUP”.