Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016
Cronaca/ di avv. Stefania Isola
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5072 del 15 Marzo 2016, riferita al precariato nella sanità, afferma che è possibile chiedere il risarcimento del danno per il reiterato rinnovo dei contratti a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi di servizio.
Pur affermando che al pubblico impiego si accede esclusivamente per concorso, tutti coloro che hanno prestato servizio per le pubbliche amministrazioni per periodi lunghi grazie al susseguirsi di contratti a termine, possono sperare di ricevere un indennizzo che va da un minimo di due volte e mezzo l’importo dell’ultima busta paga fino ad un massimo di 12 mensilità.
In altre parole, i dipendenti pubblici sono parificati ai dipendenti privati e potranno presentare ricorso per ottenere il risarcimento senza dover essere obbligati a provare il danno subito. Infatti il ricorrente non dovrebbe dimostrare la durata superiore ai tre anni del suo rapporto di lavoro all’interno delle pubbliche amministrazioni.
Viene scritto:
“In sostanza il lavoratore pubblico – e non già il lavoratore privato – ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perchè ciò richiede l’interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall’onere probatorio, all’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perchè impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato.
I precari della scuola, pur essendo sottoposti a disposizioni speciali, si trovano, di fatto, nella stessa situazione dei precari dipendenti della P.A., e quindi con la possibilità di rivalersi, per le succitate ragioni, e pretendere i medesimi risarcimenti.