Rubriche/Previdenza&Fisco/di Cantiere Sociale UIL Galatina

E’ vietato adibire al lavoro le donne:

-durante i due mesi precedenti la data presunta del parto. – durante i tre mesi dopo il parto. 

“In alternativa è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione  e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.                                                                                                                  

La disposizione di cui sopra, comporta la facoltà per le lavoratrici gestanti di fruire di tutti i cinque mesi di congedo di maternità a partire dal giorno successivo al parto.                                                                 

La certificazione sanitaria che autorizza alla astensione esclusiva nei cinque mesi successivi alla nascita, deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza.                             

Nulla cambia relativamente alla interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.                                          

La “gravidanza a rischio” pertanto può, quando ne ricorrano i requisiti,  essere attivata sin dall’inizio della gravidanza.

Tale fruizione non è evidentemente compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro per tutti i cinque mesi successivi al parto.