Tutte le aziende del settore disertano la gara. Resta la solita unica offerta.

Parcheggi pagati2Cronaca/ di Redazione

Galatina – Al n. 16 la cabala associa la fortuna, rappresenta l’arrivo di eventi positivi. Non è stato così per ciò che riguarda, invece, il capitolato d’oneri della gara per l’assegnazione del servizio dei parcheggi pubblici a pagamento. Anzi è stato duramente contestato alla Dirigente dei Lavori Pubblici in quanto vago, incompiuto ed arruffato. E’ stato la causa della non partecipazione alla gara di alcune aziende del settore con significativa esperienza e competenza.

L’art. 16 è quello che regolamenta il sanzionamento/recupero tariffario da parte del Concessionario nei confronti di chi potrae la sosta oltre il limite orario del pagamento effettuato. L’Amministrazione Comunale afferma nel capitolato che è fatto divieto di elevare sanzioni amministrative configurando con questa mancanza una inadempienza contrattuale per la quale si possa procedere al solo recupero della parte tariffaria evasa oltre il rimborso delle spese e le penali, aggiungendo poi che (il vero motivo del contendere) con procedura a suo carico, il Concessionario dovrà e potrà procedere al recupero di tali somme secondo le modalità che saranno stabilite successivamente alla gara con un apposito Regolamento.

In parole povere per una sosta oltre il tempo pagato con il ticket non si potrà procedere ad elevare una contravvenzione ma limitarsi a riscuotere, anche in forma coattiva, il corrispettivo del tempo in più sostato nel parcheggio oltre le spese di recupero. Come si potrà riscuotere questa somma non pagata? La dirà il Comune in una seconda puntata, dopo la gara, con un apposito Regolamento.

Cosa può significare ciò per l’azienda concessionaria? Significa organizzarsi un apposito ufficio con apposito personale con l’unico compito di procedere al recupero somme, senza peraltro poter conoscere anticipatamente tempi, procedure e modalità a cui far poter ricorrere per il recupero. Trattandosi, poi, di solo recupero tariffario è da presupporre che si tratterà nella stragrande maggioranza dei casi di somme esigue per le quali diventerebbe anche  antieconomica qualsiasi azione di recupero.

Proprio questo ha spinto la maggior parte delle aziende del settore, compresa la CSA, la S.I.S. ed altre, a non partecipare alla gara in quanto ritenuta normativamente e tecnicamente incompleta nella parte regolamentare e pertanto senza la possibilità di poter presentare un’offerta basata su dati certi.

Contestato anche l’art. 5 del capitolato con il quale vien fissato in 60.000 euro il Canone annuo posto a base della gara con offerte in aumento e che prevede incassi da realizzare , sulla base dei precedenti dati, superiori ai 200.000 euro annui che se, però, dovessero essere superati dovrebbero portare nelle casse comunali il 25 % delle somme eccedenti i 200.000 euro.

Anche i questo caso vi sono state contestazioni ed addebiti poiché è stato contrapposto che il valore degli incassi della sosta, stimato nella documentazione di gara, è basato su dati storici relativi ad un periodo in cui sono state elevate sanzioni ai sensi del Codice della Strada anche nell’ipotesi di sosta oltre la scadenza del ticket, pertanto prevedere in condizioni diverse che possano realizzarsi le stesse somme è inattendibile e forviante per i partecipanti.

Pare che qualche azienda abbia anche chiesto chiarimenti per iscritto ed invitato la Dirigente a rivedere le parti in contestazione riaprendo nel frattempo i termini della gara. E’ stato opposto un rifiuto, affermando che l’ Amminstrazione si attenuta all’interpretazione delle norme del Codice della strada effettuata da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti . Motivazione respinta categoricamente al mittente dagli oppositori che le hanno fatto notare che quanto contenuto nella documentazione di gara, è basato su un documento (Risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’interrogazione parlamentare del 13/03/2014) privo di qualsiasi valore normativo e non vincolante neppure all’interno dell’Amministrazione Pubblica, dal momento che si trattava di un mero parere non vincolate.

Risultato finale tutte le aziende del settore interessate alla gara l’ hanno abbandonata tranne una, la solita unica offerta che solitamente perviene alla Direzione dei Lavori Pubblici in quasi tutte le gare. La gara è valida anche in presenza di una sola offerta naturalmente. Attendiamo ora il nome della vincitrice anche se il suo nome che, dovrebbe essere ancora segreto, circola già insistentemente insieme a tanti altri “chiacchericci”.