Azioni possibili a tutela dei consumatori

logo assoconsumCronaca/ di Assoconcum Lecce

In caso di pagamento di tributi consortili, il contribuente riceve da parte del Consorzio di bonifica delle comunicazioni consistenti

• nella notifica dell’avviso di pagamento e, nel caso in cui non venga versata la somma dovuta,

• nella notifica della c.d. cartella esattoriale (o di pagamento).  

L’avviso di pagamento è, un avviso bonario che viene inviato per posta a tutti i contribuenti che sono iscritti nei ruoli di contribuenza del Consorzio di Bonifica e che consente agli utenti-debitori il pagamento dei contributi consortili risparmiando un ulteriore somma, a titolo di notifica, che sarebbe dovuta per l’invio delle cartelle di pagamento. L’importo in esso riportato viene calcolato in base ai terreni ed ai fabbricati inseriti nell’archivio catastale del Consorzio e rappresenta il corrispettivo del lavoro che il Consorzio svolge sul territorio a utilità di tutti gli immobili ricadenti nel proprio comprensorio.

La cartella di pagamento, invece, viene notificata dal Concessionario della riscossione ai debitori iscritti a ruolo che non hanno provveduto entro il termine di 60 giorni al pagamento dei contributi consortili.

Cosa può fare il contribuente se ritiene che le somme indicate nell’avviso di pagamento e nella eventuale cartella non siano dovute all’Ente creditore?

Per quanto riguarda l’avviso di pagamento, il destinatario dello stesso, il quale ritiene non dovuto l’importo, può richiedere l’annullamento in autotutela dell’avviso.

Una volta decorsi i termini di cui si è detto, il Consorzio, qualora non dovesse ritenere fondate le motivazioni del contribuente, notifica una cartella di pagamento contro la quale è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di competenza, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, contro il Consorzio di Bonifica e/o contro l’Agente di Riscossione (es. Equitalia) e costituirsi in giudizio nei 30 giorni successivi.

In questo modo si può richiedere la sospensione della riscossione al fine di evitare che l’Agente della Riscossione, trascorso il termine utile per il pagamento (60 giorni dalla notifica) attivi le procedure cautelari ed esecutive di recupero.

Ci sono novità per quanto riguarda i diritti: l’avviso di accertamento dev’essere preceduto da una interlocuzione con il contribuente.

Occorre innanzitutto verificare se vi siano errori di procedura e di prescrizione.

Nel merito è possibile, nello specifico e di solito, contestare l’infondatezza dell’obbligazione contributiva e/o il difetto di motivazione.

In ordine alla fondatezza del tributo preteso è da dire che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, sia le spese di funzionamento di un Consorzio di bonifica che quelle relative al costo delle opere realizzate e agli oneri economici per la loro manutenzione di esercizio, possono costituire oggetto di imposizione contributiva solo quando per effetto di esse sia derivato al fondo in questione un vantaggio specifico e diretto, che non può essere presunto o desumersi in via indiretta per il solo fatto che altri immobili ne abbiano goduto.

Presupposto dell’obbligazione contributiva è, infatti, “il beneficio specifico e diretto che il singolo immobile riceve dall’esecuzione delle opere di bonifica”. Tale principio è stato, peraltro, accolto in numerosissime pronunce delle Commissioni Tributarie sia Provinciali che Regionali.

Queste considerazioni generali sono valide per un problema che sta investendo l’intera Puglia ovvero gli avvisi di pagamento del Consorzio di Bonifica “Arneo”, avviso di pagamento che anche secondo l’Avv. Stefania Isola, Presidente Provinciale di Asso-Consum, non vanno pagati ma impugnati direttamente al Consorzio contestando la validità e legittimità degli stessi e chiedendone il loro annullamento.

Per chiunque volesse avere ulteriori chiarimenti può contattare l’Associazione all’indirizzo di posta elettronica: assoconsum.lecce@gmail.com

 

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