Dal 06 maggio nuove incombenze per gli amministratori.

Rubriche/Ricerche&Studi/di Ing. Giuseppe Quida e Serena La Grua

Il decreto 25 gennaio 2019 che entrerà in vigore il 6 maggio p.v., integrando il decreto 16 maggio 1987 n. 246,  stabilisce alcune regole da rispettare nel campo della gestione della sicurezza dei condomìnii con specifico riferimento alla prevenzione incendi.

Si passa cioè dal concetto di  sicurezza statica a quello di sicurezza dinamica, gestita e partecipata con il coinvolgimento del responsabile, l’amministratore e di tutti i facenti parte del condominio.

Entrando nei dettagli, gli edifici interessati dal provvedimento sono quelli aventi “altezza antincendio” superiore a 12 metri. Per “altezza antincendio” negli edifici civili si intende il dislivello esistente fra il piano esterno più basso, in genere quello stradale, e la quota inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile, escluse quelle dei vani tecnici.

Ciò premesso, è facile osservare che i condominii galatinesi, nella loro quasi totalità, hanno altezza superiore a 12 metri ed inferiore a 24. Ne deriva che, in base al predetto decreto, quasi tutti appartengono alla prima fascia, quella cosiddetta di primo livello di rischio. Si precisa che l’argomento in questione riguarda l’attività di edificio di civile abitazione e non di altre attività come, per esempio le autorimesse, argomento già trattato in un altro articolo pubblicato su “il galatino” del 13 luglio 2018.

Per tutti questi fabbricati, considerando, ribadisco, la sola attività di edificio civile, gli adempimenti prescritti sono di piccola entità. Con riferimento all’Allegato I del decreto 25 gennaio 2019, ciascun amministratore dovrà:

1) Identificare le misure da attuare in caso di incendio e cioè informare gli occupanti sui comportamenti da tenere, indicando:

  1. le istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace intervento;
  2. le azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
  3. le istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla eventuale presenza di  persone con limitate capacità motorie;
  4. il divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio.

2) Fornire agli occupanti le informazioni sulle misure da attuare in caso di incendio.

3) Esporre un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso di incendio.

4) Mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione.

Per gli edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri le misure previste sono decisamente più gravose.

Per gli edifici sotto i 24 metri, l’adeguamento dovrà avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 6 maggio 2020..

Spetta all’amministratore l’attuazione delle nuove misure, ma responsabili del mandato sono i proprietari.

Da notare che, almeno per gli edifici di Galatina, non vi sono interventi costosi, ma viene formalizzato l’obbligo di prendere coscienza del problema della gestione della sicurezza antincendio ed in particolare dell’emergenza, come anticipato in apertura di questo articolo. Le azioni da attuare nel caso scoppi un incendio vanno prima studiate, pianificate e poi comunicate a chi abita nello stabile. In particolare, viene richiesta l’affissione di un foglio illustrativo che riporti divieti e precauzioni da osservare ed i numeri telefonici per l’attivazione dell’emergenza.

Ciascun condomino deve anche avere le istruzioni per garantire l’esodo in caso di incendio e conoscere i comportamenti da tenere quotidianamente per non alterare le normali condizioni di sicurezza, per esempio il corretto uso delle porte tagliafuoco e il mantenimento della piena fruibilità delle vie di esodo. Si tratta insomma di implementare i concetti base della Prevenzione incendi così come avviene per qualunque altra attività lavorativa soggetta. Piccoli accorgimenti che sembrano ovvii in condizioni normali, ma che, nei momenti di panico, sfuggono alla maggior parte di noi, determinando incidenti ben più gravi.

                                                                                   Giuseppe Quida, Serena La Grua