Scade oggi (10 dicembre) il termine per pagare il secondo acconto delle imposte.

Rubriche/Ricerche&Studi/ di Aforisma

La provincia di Lecce sembrerebbe meno colpita dalle conseguenze del nuovo coronavirus. Non solo in ambito sanitario, ma anche in quello socio-economico.

Il tessuto imprenditoriale salentino, infatti, sta subendo di meno le ripercussioni di una crisi che sembrerebbe epocale.

È quanto emerge da uno studio condotto dall’Osservatorio Economico Aforisma, in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la sezione provinciale dell’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) e l’Unione dei giovani dottori commercialisti (Ugdcec) di Lecce.

Nei giorni scorsi, sono stati raccolti e successivamente elaborati una serie di indicatori, al fine di comprendere la reale situazione in cui versano le aziende.

In base ai dati presi in esame, solo il 6 per cento delle imprese salentine non verserà il secondo acconto delle imposte perché ha registrato un calo di almeno un terzo del fatturato nel primo semestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. Tali attività possono pagare il secondo acconto entro il 30 aprile 2021 (e non entro il 10 dicembre), grazie all’articolo 1 (commi 3 e 4) del decreto «Ristori quater», recentemente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il 49 per cento del “campione”, invece, deve rispettare la scadenza del 10 dicembre, per non incorrere in sanzioni, mentre il restante 45 per cento si riferisce ad imprese o professionisti esenti dal pagamento del secondo acconto, in quanto l’imposta risulta a credito oppure l’importo da versare è inferiore a 51,65 euro. Il “campione” analizzato è costituito da ben 11.012 imprese.

«Gli ingranaggi dell’economia italiana procedono a velocità diverse», fa notare Davide Stasi, responsabile dall’Osservatorio Economico Aforisma. «Non tutti i settori arretrano e non tutti i territori registrano un saldo negativo delle imprese e degli addetti. L’emergenza sanitaria innescata dal Covid-19 ha determinato, in alcune aree del Paese, una progressiva contrazione del numero delle aziende, ma, in altre, le aperture di nuove attività continuano a superare le chiusure. Si registrano, infatti, più iscrizioni, che cancellazioni al Registro Imprese e il saldo della nati-mortalità delle imprese risulta positivo, nonostante la pandemia ancora in corso. Dal punto di vista dei volumi d’affari, è probabile una flessione che interesserà alcuni comparti, ma non tutti, in maniera trasversale. I settori della sanità, dell’assistenza sociale, del commercio elettronico, dell’agricoltura, dei servizi alle imprese e alle persone, infatti, chiuderanno l’esercizio 2020, con una crescita di fatturato».

«Il riferimento per stabilire il calo del fatturato è quello Iva», spiega Maurizio Renna, consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti di Lecce e componente dell’Assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti. «Si deve far riferimento all’importo delle fatture emesse e dei corrispettivi e non ai ricavi di competenza. Per le fatture differite, invece, occorre far riferimento al documento di trasporto o equipollente richiamato in fattura. Colgo l’occasione – aggiunge – per ringraziare il presidente dell’Ordine, Giuseppe Venneri, che ha favorito la raccolta di questi dati, al fine di avere un’idea su quante imprese della provincia di Lecce si trovino, oggi, nelle condizioni di poter beneficiare della proroga, recentemente confermata dal Governo».

Un primo differimento al 30 aprile 2021 era stato già riconosciuto dall’articolo 98 del «Decreto agosto». In particolare, spiega Daniel Cannoletta, presidente dell’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) di Lecce, «con il Decreto Agosto (numero 104, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 203 del 14 agosto scorso) erano stati adottati nuovi interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. L’articolo 98, dopo la breve proroga concessa per il saldo 2019 e il primo acconto 2020 (dal 30 giugno al 20 luglio), interveniva sul secondo acconto di novembre, concedendo una proroga di più ampio respiro. Erano interessati, da questo provvedimento, tutti coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, attualmente fissato a 5.164.569 euro». Erano ricompresi anche coloro che adottano il cosiddetto «regime fiscale di vantaggio» (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 98 del 2011), il «regime forfetario» (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190 del 2014) e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi).

«Dallo studio emergerebbe un dato incoraggiante, se si considera la bassa percentuale di imprese che hanno registrato un calo di almeno un terzo del fatturato nel semestre preso a riferimento dal Decreto Agosto», aggiunge Marco De Franco, neo presidente dell’Unione dei giovani dottori commercialisti (Ugdcec) di Lecce. «Considerando il lockdown e la successiva riapertura in estate, molte delle aziende che compongono il nostro tessuto imprenditoriale hanno dimostrato di aver retto meglio alle conseguenze della pandemia. D’altro canto, però, ci sono anche quelle che hanno subìto un calo di fatturato, in termini percentuali, inferiore a quello previsto dal decreto. La situazione che ci troviamo ad affrontare ora è diversa da quella vissuta durante la prima ondata della pandemia. In questo momento, infatti, ci sono alcuni comparti che soffrono di più rispetto ad altri, per le limitazioni imposte o per la chiusura temporanea di alcune attività che, a lungo andare, potrebbero non farcela, come accaduto, invece, in estate. Sebbene molte aziende debbano versare il secondo acconto, alcune non saranno in grado di farlo, a causa della mancanza di liquidità. Ci auspichiamo, perciò, che la situazione possa presto tornare alla normalità per guardare al prossimo anno con maggiore fiducia».

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Approfondimento – La proroga confermata dal decreto «Ristori quater»

Articolo 1 del decreto-legge del 30 novembre 2020, numero 157: Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap (in vigore dal 30 novembre scorso)

Comma 3. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.

Comma 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n.149, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.