Rubriche/di Propaganda Sociale a cura di UIL Galatina

I lavoratori agricoli a tempo determinato,  piccoli coloni e compartecipanti familiari nonché gli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno cessato nel

corso del 2020 il loro rapporto di lavoro per termine o licenziamento hanno diritto a percepire una speciale indennità che va col nome di:  Disoccupazione Agricola                                                          

Nel caso di dimissioni volontarie, non si ha diritto alla prestazione. er poter beneficiare di tale indennità, occorre avere:                                                                     – Almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la Disoccupazione Involontaria.                                                 -Almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda configurabile oggi nell’anno 2020 e nell’ anno 2019.                                                                                      

Tale precedente requisito può essere raggiunto anche attraverso il cumulo con contribuzione proveniente da attività dipendente non agricola purché quest’ultima non prevalente.

L’importo di detta indennità è pari al 30 per cento della retribuzione per gli operai agricolo a tempo indeterminato, nella misura del 40 per cento per gli operai agricoli con contratto a tempo determinato.                                                            

La durata della prestazione è pari al numero di giornate lavorate entro il limite massimo di 365 giornate.                                                                             

Unitamente alla domanda di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA può essere avanzata la richiesta dell’ assegno per il nucleo familiare. .

La domanda va inoltrata telematicamente entro il 31 marzo 2021.