Saranno altre spese legali da pagare? Tutto lo lascia presupporre. (p.z.)

Avevo concluso un mio precedente articolo sull’argomento di cui andremo a parlare in questo modo: “Ci auguriamo almeno che da parte dell’Avvocatura comunale ci sia stato un parere, un consiglio contrario rispetto alla strada seguita, come pure ci auguriamo ci sia qualora a qualcuno venisse la malaugurata idea di ricorrere in appello“.

L’articolo in questione, per chi volesse rinfrescare i fatti in modo più analitico era il seguente: https://www.ilsedile.it/galatina-gli-si-incastra-la-bicicletta-in-una-buca-e-cade-riportando-gravi-lesioni-condannato-il-comune-a-130-000-euro-di-risarcimento-danni/

Il mio appello è caduto purtroppo nel vuoto mentre avrà un suo seguito quello a cui ha deciso di ricorrere l’Amministrazione comunale nel tentativo di sovvertire la sentenza di primo grado del Tribunale di Lecce o quanto meno (ipotesi più probabile) per tentare di procrastinare l’esecutività della sentenza di condanna al pagamento di circa 130.000 euro ottenendo la sospensione della provvisoria esecutività.

Ancora una volta, mentre si sarebbe potuto espletare un tentativo di composizione pacifica della vicenda, si è preferito continuare nella lite, una lite peraltro dagli esiti incerti, anzi assai incerti, se non proibitivi per il Comune visto le motivazioni sulle quali si è basata la sentenza di condanna nel giudizio di primo grado.

Non è stata dello stesso parere l’Avvocatura comunale che con propria nota ha consigliato alla Giunta Comunale il ricorso in appello perché a suo dire “la sentenza appare censurabile sotto vari profili di merito e di diritto, sicché sussistono i presupposti per la sua impugnazione”.

Ora siccome appare poco probabile che il giudice in fase d’appello conceda la sospensione della provvisoria esecutività il primo dato certo è che trascorsi 140 giorni dalla notifica, con le buone o con le cattive, bisognerà pagare e portare l’esborso in bilancio.

Poi bisognerà vedere l’esito del processo d’appello e come già detto non sono dello stesso ottimismo dell’Avvocatura comunale. Naturalmente mi auguro di essere io quello in errore ma quando ci sta di mezzo una rilevazione tecnica da parte dello stesso ufficio comunale che attesta l’oggettiva esistenza di una buca nel manto stradale di dimensioni e profondità ragguardevoli, non riusciamo a capire come si possa uscir fuori vincenti dalla prosecuzione di questa lite giudiziaria.

Il Giudice di primo grado ha descritto in questo modo l’oggetto che è stato causa della caduta che poi porterà alla morte il sig. Serafini Salvatore :” la asperità del manto stradale in cui la ruota anteriore della bicicletta è rimasta incastrata non solo non è stata contestata in sede di costituzione ma è oltretutto descritta analiticamente nella relazione del tecnico comunale geom. Saverio Mengoli“.

“Dalla visione delle foto – ha aggiunto il magistrato – emerge non solo la presenza della buca di dimensioni ragguardevoli, soprattutto di profondità, collocata in posizione trasversale rispetto alla carreggiata, ma soprattutto di una costellazione di asperità e sconnessioni ed abrasioni da cui l’intera via Bianchini in quel tratto risultava interessata all’epoca del sinistro. Deve, pertanto, senz’altro escludersi una qualsiasi forma di concorso di Serafini Salvatore nella caduta.

All’epoca dei fatti era il il 19 marzo del 2013. Serafini Salvatore era un uomo di 78 anni. Con la sua bicicletta percorreva via Bianchini per recarsi presso la propria abitazione.

All’altezza del civico 28 la ruota anteriore della sua bicicletta si incastrò in un’ampia buca di circa cm. 60 x 18 con profondità di cm 7 (dati riportati sulla relazione dell’ufficio tecnico comunale) ricoperta con terriccio e non bitumata.

Il comune di Galatina è stato condannato al pagamento in favore degli eredi Serafini della somma di “€ 102.924,75 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma anno a decorrere dal marzo 2013 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché di ulteriori € 302,50 a titolo di danno patrimoniale“ oltre al pagamento di 8.500 euro per spese di lite in favore degli eredi Serafini ed altrettante ad Acquedotto Pugliese s.p.a. oltre IVA e CAP come per legge, nonché € 660,00 per spese in favore degli eredi.

Dovessimo essere nuovamente condannati dovremo pagare, oltre a quelle della sentenza di primo grado ulteriori spese legali con relativi annessi e connessi e sarà chiaramente Pantalone a dover pagare. In caso di sentenza favorevole le spese legali a carico della controparte andrebbero a finire nelle tasche degli avvocati comunali.

Non sarebbe ora, signor Sindaco e signori consiglieri comunali, di dare una rinfrescatina al Regolamento dell’Avvocatura Comunale?