Cronaca/di Redazione

A volte la linea di confine tra lecito ed illecito, legale ed illegale, legittimo ed illegittimo, è spesso così sottile da essere quasi impercettibile. A volte invece è così evidente da essere quasi abbagliante. La vicenda della nomina del Capo Gabinetto del Sindaco nella persona del dott. Specchia appartiene al secondo caso.

Fatta salva la buona fede e convinto che si tratti solo di un abbaglio collettivo bisogna evidenziare che sono stati posti in essere atti che andrebbero immediatamente rimossi in autotutela. Qualora ciò non avvenisse riteniamo che in questo caso sarebbe indispensabile un intervento “esterno” che valuti il grado di regolarità dei fatti.

Confidiamo in ogni caso nell’intelligenza del Sindaco in quanto, come scrive la Segretaria Generale del Comune dott.ssa Tartaro nel richiamare quanto previsto dall’Avviso Pubblico, è sua esclusiva competenza, e quindi responsabilità, la selezione e l’assunzione di cui in oggetto.

Certo la dott.ssa Tartaro, non si capisce bene quanto volutamente, tra le cose elencate nella determina che porta la sua firma e che sono previste nell’Avviso Pubblico, ha dimenticato (può succedere) di riportare quali fossero i requisiti di partecipazione previsti all’Avviso. Tra di essi vi è, infatti, principalmente uno che avrebbe dovuto comportare, ipso facto, la non ammissibilità del dott. Specchia alla selezione.

Si tratta del requisito inserito alla lettera F. che così recita: “Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione”.

Bene, anzi male. Il dott. Specchia ha un procedimento penale in corso legato all’inchiesta denominata “Ambiente Svenduto” incentrato sul presunto disastro ambientale e sanitario causato a Taranto dalla gestione del gruppo Riva del siderurgico ex Ilva. Il processo in appello prenderà il via proprio in questi giorni esattamente, salvo slittamenti, il 19 aprile 2024. Siamo certi che il dott. Specchia riuscirà a dimostrare la sua innocenza ed estraneità ai ai fatti imputatigli e per i quali è stato condannato in primo grado. Ma proprio in quest’ottica non sarebbe stata cosa saggia, come suggerito da queste pagine, attendere l’esito del processo d’appello? Niente da fare, benedette cambiali elettorali.

Ritorniamo ai fatti. Assodato che il dott. Specchia non avrebbe potuto e dovuto partecipare al bando di cui all’Avviso Pubblico, ci si chiede perché una volta certificato da parte degli uffici comunali preposti l’esistenza di elementi ostativi alla sua nomina non si è proceduto alla sua esclusione dalla selezione? Invece, nonostante le rilevanze istruttorie, è stato fatto il decreto di assunzione e intestarditi nello spendere 1300 euro per un consulto legale. Qui dovremmo aprire anche una parentesi sul principio della rotatoria degli incarichi ma non è questa l’occasione per farlo.

Ci sta invece la curiosità di sapere che tipo di consulto sia stato chiesto all’avvocato Vantaggiato o per meglio dire se gli siano stati forniti tutti i dati per metterlo nelle condizioni di esprimere un parere completo ed esaustivo.

L’Avvocato si è limitato, da quelle poche parole descritte in decreto, ad asserire che trattandosi di una nomina fiduciaria di competenza del Sindaco spetta solo ed esclusivamente al Sindaco decidere e che le vicende processuali non sono ostativo all’incarico.

Ma all’avvocato è stato detto che la partecipazione del dott. Specchia alla selezione era inficiata di invalidità sin dalla presentazione della sua manifestazione di interesse?

Alla luce di quanto detto e soprattutto non trattandosi di individuare o meno il “carattere non impeditivo delle vicende processuali allo svolgimento delle funzioni proprie di Capo Gabinetto” bensì della mancanza nell’assunto di uno tra i requisiti principali per partecipare alla selezione, peraltro non evidenziato dall’interessato, pertanto sarebbe consigliabile che il Sindaco ritiri in autotutela i suoi due decreti sindacali (n. 27 del 05/12/2023 e n. 24 del 05/042024) relativi alla nomina e conferma di nomina (oltre alle relative Determinazioni).

Anche perché, oltretutto, uno dei due è già di per se inutile trattandosi di una “conferma” di qualcosa che non aveva alcun bisogno di essere confermata essendo ancora in vigore il decreto di assunzione primordiale in quanto mai ritirato o invalidato.

Peccato, sarebbe bastato soltanto un minimo di buonsenso. Avrebbe evitato questa stupida farsa che alla fin fine non ha fatto altro che danneggiare sia l’immagine dell’Amministrazione che quella del professionista. Ma che volete farci, questo passa il convento.