Stemma Galatina 100x100Le short list lasciano a desiderare.

Galatina – Sono ben otto gli incarichi che dal 5 gennaio al 15 febbraio la Dirigente dell’Avvocatura Comunale ha conferito sempre alla stessa professionista facendo ricorso all’art. 7 del regolamento sull’ordinamento dell’avvocatura comunale.

Professionista esterna per modo dire poiché è la stessa che ha ricoperto di ruolo di esperto avvocato nel Comune di Galatina sino al 31 dicembre 2017  con contratto a tempo determinato.

Stiamo parlando dell’avv. Giuseppina Capodacqua che uscita in un primo momento dalla porta  è rientrata dalla finestra grazie a questo reiterato ricorso alle sue prestazioni professionali da esterna fatto dalla Dirigente avv. Elvira Pasanisi proprio in virtù del citato art. 7 del Regolamento che conferisce all’ avvocato interno del Comune incaricato della rappresentanza e difesa dell’Ente “di poter ricorrere ad Avvocati del libero Foro per farsi sostituire in udienza quando ciò appare giustificato, necessario e/o opportuno in ragione di esigenze d’ufficio”.

Fin qua tutto normale. Se il regolamento dice che si può fare, si può fare. Non siamo insomma nei casi in cui anche quando non si può fare lo si fa lo stesso “in deroga a quanto stabilito dal regolamento”. Ma non è questo il caso.

Nello specifico la cosa fastidiosa sta nel fatto che pur avendo fatto iscrivere tanti giovani nella short list comunale concedendo loro la speranza di qualche piccolo incarico magari per cominciare, anche questa vien meno perché si fanno determinate scelte perchè la pratica richiede particolari competenze o, come nello specifico, viene conferito per ben 8 volte all’avv. Capodacqua  per “esigenze di continuità“.

Se è concepibile che, qualora siano richieste particolari competenze, ci si affidi ad un esperto della materia, non ci sembra che in nessuna parte del regolamento si parli di dover ricorrere ai soliti nominativi per “esigenze di continuità” sopratutto poi se con questo legale è stato risolto il rapporto di lavoro.

E’ anche difficile pensare che, risolto il contratto di lavoro il 31 dicembre 2017, già al 5 di gennaio (data del primo incarico da libero professionista esterno) l’avv. Capodacqua avesse potuto trovarsi già iscritta nella short list.

Non si legge, poi, neanche una riga nella determina (la n.267 del marzo 2018) con la quale viene autorizzato il pagamento di 837 euro alla professionista per gli incarichi assolti, che riporti le motivazioni alla base delle necessità, giustificazioni o esigenze di ufficio che abbiano costretto la Dirigente a dover ricorrere così intensamente all’assegnazione di detti incarichi.

Così come, forse, sarebbe stata necessaria anche una determina di assegnazione di detti incarichi. La costituzione di un fondo di 2.000 euro a disposizione della Dirigente per detti conferimenti non credo la esoneri dall’applicazione delle normali procedure di regolarità amministrativa e contabile.

Il regolamento comunale prevede inoltre un compenso per incarico da un minimo di 20 euro ad un massimo di 35 ad udienza, detto ciò l’importo non dovrebbe essere stabilito già al momento del conferimento di incarico? Se una determina va fatta per disporre il pagamento forse avrebbe dovuto esserci un’altra al momento dell’assegnazione dell’incarico.

Altra considerazione : se in poco più di 40 giorni da quel fondo di 2.000 euro sono già andati via 837 figuriamoci quanti altri ne serviranno per gli altri 325 che restano sino alla fine dell’anno. E stiamo parlando solo di piccoli incarichi marginali.