3.000 diplomati magistrale hanno diritto all’inserimento in Graduatoria ad esaurimento.

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La vicenda è tristemente nota, soprattutto a quei diplomati ante 2001/2002 che per molti anni (da ultimo, con il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) si sono visti negare la possibilità di inserimento di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Un breve excursus normativo potrebbe rendere più chiara l’intera vicenda.

L’art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 prevedeva che: “Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per i conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell’Infanzia)”.

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all’art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate“[…] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi […]”.

Le disposizioni dei legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

– i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l’a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all’insegnamento;

– i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l’a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all’insegnamento.

L’art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa: “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale”.

A conferma dell’assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base di un parere del Consiglio di Stato.

Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all’insegnamento.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Ciononostante Il Miur in risposta ai quesiti degli Uffici Scolastici in relazione alle richieste di inserimento in graduatoria ad esaurimento inoltrate da docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro a.s. 2001/2002  ha dichiarato che possono essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento i destinatari di sentenze che abbiano definito, nel merito, la controversia in senso favorevole ai ricorrenti.

Diversamente, si ritiene che nelle graduatorie ad esaurimento debbano essere inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, con esclusione di coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione giuridica, abbiano tuttavia prestato acquiescenza al decreto ministeriale non invocando alcuna tutela giurisdizionale.

Ricordiamo ancora una volta che al di fuori di queste due previsioni (inserimento a pieno titolo per sentenza e con riserva per istanza cautelare), il Miur non riconosce ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 l’ingresso in Graduatoria ad esaurimento tanto è che dal 29 Giugno è disponibile la funzione per l’inserimento del diploma magistrale ante 2001/02 ma solamente per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli e per l’inserimento con riserva per contenzioso in corso.

Con queste premesse, anche la sede locale di Asso-Consum, nella persona dell’avv. Stefania Isola quale Presidente Provinciale, sta raccogliendo adesioni, in prossimità dell’imminente piano di assunzioni, al fine di poter ridurre al minimo le spese di giudizio.

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