Municipio Ingressodi pietro zurico

Visto che ormai, l’avv. Elvira Pasanisi, è stata uffcialmente investita dell’incarico di responsabile degli obblighi sulla trasparenza, ne approfittio per sottoporre alla sua attenzione due situazioni che appaiono….molto poco trasparenti. Si tratta di due determine la 3236 e la 3237 del 2013. Entrambe sono state prodotte dal Dirigente dell’Ambito Territoriale Sociale del tempo dott. Angelo Carretto ma sono state perfezionate dall’attuale Dirigente dott. Antonio Scrimitore entrambe in data 18 Novembre.

La prima determina, la 3236,  è stato prodotta il 3 aprile del 2013. Aveva per oggetto l’assegnazione ad una Società leccese la CESFET, vincitrice di gara, del servizio di educativa familiare e territoriale in favore di persone con disagio psichico per sei e per un importo di 59.983 euro. Il servizio è stato immediatamente assegnato. Dove risiede la stranezza? La stranezza sta nel fatto che la determina in questione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio online il 18 novembre 2013 quando l’appalto è già anche temporalmente cessato.

La seconda determina, la 3237,  riguarda l’assegnazione del servizio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrativa agli anziani assegnato sempre alla stessa CESFET, e con procedura d’urgenza, sempre per un periodo di sei mesi e questa volta per un importo di 199.824 euro. Anche in questo caso dove sta la stranezza? Anche in questo caso la determina è stata prodotta il 30 maggio 2013 ma pubblicata nell’Albo Pretorio il 18 novembre 2013 quando i termini di prestazione anche di questo servizio erano ormai già scaduti.

Ora è pur vero che il Consiglio di Stato, come nel caso specifico, con la sentenza n. 1370 del 2006 ha stabilito che nei casi di obbligo di notificazione, e solo in quei casi, alle parti, ai fini dei termini di scadenza per eventuali ricorsi,  fa fede la data di ricezione della raccomandata a.r e non quelli della data di pubblicazione nell’albo ma ciò vale solo ai fini dei termini di scadenza del ricorso. Infatti nella stessa sentenza il Consiglio di Stato ha disposto che sempre ed in ogni caso, ai fini della legge sulla pubblicità e trasparenza sugli atti delle Pubbliche Amministrazioni, le determine dirigenziali vanno pubblicate nell’albo e non certamente quando la stessa ha cessata di produrre i suoi effetti. Il principio è stato ribadito anche dal legislatore nell decreto sviluppo del 2012 quando ha parlato “di amministrazione aperta” principalmente perchè la legalità e la trasprenza, o il suo opposto, hanno come veicolo privilegiato proprio gli atti amministrativi dei dirigenti.