Un ricorso al Tribunale Amministrativo contro la determina del Dirigente dei Lavori Pubblici di aggiudicazione della gara, blocca l’inizio dei lavori.

Grappa.Cronaca/di p.z.

Cosa è successo al Cavallino Bianco? Lo avevamo lasciato con una foto storica, che vi riproponiamo, che immortalava il funzionario dei LL.PP. di Galatina, Daniele Grappa, mentre firmava, nelle sede della Regione Puglia, il protocollo per la concessione del primo stralcio degli 800 mila euro del finanziamento regionale per la ristrutturazione del Teatro. Gli altri 500 come ricorderete sono a carico del Comune. La foto inneggiava giustamente all’avvenimento e ad essa seguivano gli “hip, hip, Hurrà” dell’assessore rigidamente Social Network.

Da allora in poi silenzio assoluto. Niente è più trapelato dalle parti dei LL.PP. Eppure era stata bandita una gara, era stata nominata una commissione giudicatrice, era stata proclamata una ditta vincitrice e poi? Poi tutto era finito nel silenzio più assoluto. Nessuno ha più parlato del Cavallino Bianco.

Oggi siamo finalmente in grado di capire cosa sia successo. Il Cavallino Bianco è finito in Tribunale e qualcun altro rischia di finirci per “ogni altro presupposto connesso o consequenziale”.

Procediamo con ordine cercando di ricostruire i fatti. Il 25 di ottobre 2013 è stato notificato al Comune di Galatina un ricorso fatto al Tar di Puglia Sez. di Lecce da parte della Ditta CO.GE.QU. di Monteroni. Con esso è stato chiesto al Giudice amministrativo l’annullamento, previa sospensione della determina del Dirigente del settore dei LL.PP, con cui era stata aggiudicata, in via definitiva, alla Società Costruzioni Antonio Gianturco srl,  la gara per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del Teatro Cavallino Bianco.

La Ditta CO.GE.QU., per avere un’idea chiara della vicenda, e quella che si è classificata al secondo posto tra i partecipanti alla gara.

Ritenendosi danneggiata, dalle valutazioni fatte dalla Commissione di gara, difesa dall’avv. Annarita Marasco, ha proposto ricorso al Tar per chiedere l’annullamento della determina che peraltro, si sostiene nel ricorso, non è stata mai trasmessa alla ricorrente e per i motivi di seguito esposti.

1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D. LGS 163/2006- Secondo la Ditta ricorrente il disciplinare di gara prevedeva che i concorrenti inserissero, a pena di esclusione, nel plico una dichiarazione attestante l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del codice degli appalti. Tale dichiarazione avrebbe dovuto essere prodotta, pena l’esclusione, anche “ dal titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, socio o direttore tecnico se si tratta di snc, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di sas, amministratori con potere di rappresentanza o direttore tecnico per altre società, socio unico o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci nelle società di capitali.”.

Secondo la CO.GE.QU. il Comune di Galatina, avendo la Ditta Gianturco omesso questa dichiarazione, avrebbe dovuto procedere all’esclusione della stessa essendo, in base alla visura camerale, una società con capitale sociale di 10.000 euro suddiviso tra due soci: Gianturco Antonio socio di maggioranza con 7.000 euro e Gianturco Stefano socio con 3.000 euro. Quindi una Società di capitali con meno di 4 soci.

2-Eccesso di Potere-Ingiustizia manifesta- Sempre secondo la Ditta ricorrente sarebbero stati alterati i criteri di assegnazione dei punteggi di gara. In particolare sarebbe stato attribuito dalla Commissione il punteggio di 2,5 alla proposta tecnica della COGEQU in quanto avrebbe omesso l’indicazione dell’esecuzione dei lavori oltre il normale orario di lavoro e nelle ore notturne. La tal cosa è contestata dalla ricorrente con un invito alla lettura “con avvedutezza” di quanto riportato nella relazione presentata.

Tra le altre viene anche contestato come, in relazione ad alcune offerte tra le due Ditte, la ricorrente si sarebbe vista assegnato un punteggio più basso con offerte praticamente identiche ed in altre dove secondo la ricorrente la propria offerta sarebbe stata superiore rispetto a quella dell’aggiudicataria ma avrebbe avuto un punteggio inferiore.

Per questi ed altri motivi tra cui quello di un grave danno che potrebbe derivare alla ricorrente dall’avvio dei lavori e non essendo ancora stato sottoscritto alcun contratto ha chiesto al Giudice di concedere la sopensiva mediante annullamento dei provvedimenti impugnati.

La sentenza del Tar è attesa per il 27 di febbraio. Nel frangente nel mese di novembre con delibera di Giunta il Comune di Galatina ha deciso di costituirsi nel giudizio, demandando al Sindaco il conferimento e la formalizzazione dell’incarico in favore dell’Avvocatura comunale.

Ecco, quindi spiegato,  il motivo per cui sul Cavallino Bianco era calata quella cappa di silenzio assordante ed i lavori, nonostante i proclami, non iniziavano. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, per il Cavallino Bianco si intende, ossia il Tar respingesse la richiesta di sospensione, i lavori non inizieranno prima di marzo. Per condizioni d’ appalto il lavoro finito deve essere consegnato entro 240 giorni ossia entro 8 mes. Pertanto per il 2014, come usufruibilità del Teatro, è già da scartare. Naturalmente questo nel migliore dei casi. Alla faccia delle previsioni dell’assessore “rigidamente Social Network” che il 3 settembre 2013 cinguettava trionfante “ A settembre i lavori di riqualificazione del cine teatro Cavallino Bianco. I teatri sono l’anima culturale della città”.